Titolo I
INDIVIDUAZIONE e FINALITA’
Art. 1 – DESCRIZIONE
In virtù di quanto disposto dalla lettura dello Statuto Regionale, la Zona è un organo del Comitato Regionale, di cui costituisce articolazione organizzativa con carattere territoriale che rappresenta gli interessi e coordina le problematiche delle Associate nelle attività del loro territorio.
Art. 2 – FINALITA’
La Zona opera nel pieno rispetto delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale e nell’ambito dei piani predisposti dalla Direzione, in tutti i settori di intervento che contraddistinguono la A.N.P.AS. Toscana; potendo, altresì, predisporre e presentare al vaglio della Direzione Regionale propri programmi integrativi .
Art. 3 – SEDE
La Zona opera e svolge le proprie funzioni mediante l’apporto di una sede di riferimento, da individuarsi nella sede sociale di una delle Associazioni del territorio di pertinenza.
Titolo II
ORGANI
Art. 4 – ASSEMBLEA DI ZONA
L’Assemblea di Zona è composta fino ad un massimo di 3 delegati per ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte.
L’Assemblea si riunisce presso la sede o altrove, tutte le volte che il Responsabile lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all’anno dietro convocazione da inviarsi alle Associazioni almeno venti giorni prima dell’assemblea.
L’assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto delle Associazioni aderenti.
Le riunioni dell’assemblea sono presiedute dal Responsabile di Zona.
Alle riunioni dell’Assemblea di Zona partecipano di diritto i Consiglieri Regionali e Nazionali della Zona.
Art. 5 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea di Zona ha le seguenti competenze:
a) Adotta il Regolamento di Zona da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Regionale. Tale regolamento dovrà rispettare i principi espressi negli Statuti Nazionale e Regionale e le disposizioni contenute nel Regolamento regionale;
b) Stabilisce il numero dei membri dell’Esecutivo di Zona, prima di procedere alle elezione dei medesimi;
c) Elegge l’Esecutivo ed il Responsabile di Zona ed esercita il controllo sugli stessi nell’esercizio del loro mandato;
d) Approva il rendiconto di Zona ed i piani di lavoro, indicando i criteri per l’attuazione degli obiettivi locali;
e) Esprime il parere consultivo per l’ammissione o l’esclusione di Associazioni dal Comitato Regionale Toscano, così come previsto dallo Statuto Regionale;
f) Realizza quant’altro previsto dallo Statuto e dal Regolamento Regionale.
Art. 6 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, delle Associazioni aderenti e delibera con il voto favorevole, metà più uno, dei presenti.
Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Responsabile e dal Segretario.
Art. 7 – ESECUTIVO
L’Esecutivo di Zona è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti.
Su proposta del Responsabile di Zona elegge il Vice Responsabile ed il Segretario.
L’Esecutivo di Zona è convocato e presieduto dal Responsabile o, in sua assenza, dal Vice Responsabile.
Ogni membro è incaricato di compiti operativi e di coordinamento.
L’Esecutivo propone e da attuazione ad un proprio programma di lavoro, utilizzando il budget stabilito dagli organi regionali, come disposto dall’art. 24 dello Statuto Regionale; coordina i rapporti con le Associazioni e con le Istituzioni locali.
L’Esecutivo nella prima seduta dà incarico al Segretario di svolgere le funzioni di Tesoriere della Zona, indicando tale mandato nel libro dei verbali.
L’Esecutivo intrattiene di norma le relazioni con la rete istituzionale locale.
Art. 8 – DELIBERAZIONI DELL’ESECUTIVO
L’Esecutivo si riunisce ogni volta che è necessario ed almeno due volte all’anno, dietro convocazione del Responsabile o su richiesta della maggioranza dei componenti.
L’Esecutivo delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.
Le deliberazioni dell’esecutivo vengono raccolte nel libro dei verbali, firmato dal Responsabile e dal Segretario della Zona.
Art. 9 – RESPONSABILE DI ZONA
Il Responsabile di Zona:
a) Rappresenta la Zona;
b) Partecipa al Consiglio Regionale;
c) Presiede e coordina l’Esecutivo di Zona
d) Propone gli incarichi per i singoli membri dell’Esecutivo;
e) Sottoscrive le convenzioni con gli enti di riferimento su delega del Presidente Regionale, quando l’ambito di applicazione della convenzione stessa coincide con quello zonale.
Art. 10 – DISCIPLINA DEGLI ORGANI
La durata del mandato degli organi della Zona, coincide con la durata degli organi regionali; pertanto, allo scadere del mandato triennale di questi ultimi, gli organi della Zona rimarranno in carica fino a quando, entro il termine di novanta (90) giorni, le Associazioni territorialmente interessate, su invito dell’Esecutivo uscente, individueranno i nuovi delegati che andranno a costituire la rinnovata Assemblea di Zona, la quale a norma dell’art. 5 lett. b) eleggerà l’Esecutivo ed il Responsabile di Zona.
I membri uscenti sono sempre rieleggibili.
Se durante il suo mandato un membro dell’Esecutivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, l’Esecutivo dovrà provvedere alla sua sostituzione tra i delegati dell’Assemblea.
Se a mancare è un delegato di una Associazione, partecipante all’Assemblea di Zona, sarà compito dell’Associazione medesima indicare un nuovo delegato, che siederà in Assemblea in sostituzione del precedente.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE
Art. 11 – ENTRATE
Le entrate della Zona, secondo quanto stabilito e previsto all’art. 24 dello Statuto Regionale sono costituite da:
§ una percentuale delle convenzioni stipulate a livello regionale
§ una quota del tesseramento associativo, debitamente stabilita dal Consiglio Regionale;
§ sovvenzioni e contributi che la Zona può ottenere attraverso la fornitura di servizi specifici offerti nell’ambito territoriale di sua competenza;
§ proventi derivanti da iniziative organizzate direttamente tra le Associazioni rappresentate dalla Zona medesima.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra le Associazioni aderenti.
Con cadenza semestrale il Segretario della Zona in virtù della sua funzione di Tesoriere, come previsto nell’art. 7, presenta alla Direzione Regionale una relazione circa la gestione finanziaria della Zona cui appartiene, al fine di monitorare il budget concesso all’articolazione territoriale medesima.
Art. 12 – ACCORDI E CONVENZIONI ESTERNE
Il Responsabile di Zona ha facoltà, su espressa delega del Presidente Regionale, di sottoscrivere accordi ed atti di natura convenzionale con le Istituzioni e con qualsiasi altro Ente di riferimento, quando l’ambito territoriale di applicazione degli stessi coincida in tutto od in parte con quello della Zona; tali convenzioni dovranno essere inerenti alle attività ed alle materie di interesse delle Associazioni che la Zona stessa rappresenta.
Copia degli accordi deve essere inviata al Presidente Regionale.
Art. 13 – ATTIVITA’ INTER-ZONALI
Le Zone favoriscono, con programmi ed iniziative specifiche, la realizzazione di attività poste in essere tra Zone distinte e tra Associazioni appartenenti a Zone differenti, svolgendo anche un compito di coordinamento e supporto per le Associazioni interessate.
Gli Esecutivi coinvolti, dopo averne dato avviso al Presidente regionale individuano, al proprio interno un responsabile incaricato di seguire le fasi di tale attività interzonale, il quale, interagendo con il responsabile incaricato dell’altra Zona coinvolta, riferisce periodicamente all’Esecutivo di appartenenza sull’andamento dell’iniziativa.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato si rinvia alle norme dello Statuto del Comitato Regionale.
Art. 15 – NORMA TRANSITORIA
Il presente Regolamento, secondo le disposizioni previste nell’art. 18 lett. j) dello Statuto Regionale, entrerà in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Regionale, il quale ne darà comunicazione scritta al Responsabile di Zona in carica al momento della deliberazione.