Statuto ANPAS Toscana

Art. 1

Denominazione

E’ costituito il Comitato Regionale della Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze con la denominazione Comitato Regionale A.N.P.AS Toscana, d’ora in avanti denominato per brevità A.N.P.AS. “Pubbliche Assistenze Toscane”.

Di esso fanno parte tutte le associate all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze presenti sul territorio regionale della Toscana.

Art. 2

Natura di Pubbliche Assistenze Toscane

L’Anpas “Pubbliche Assistenze Toscane” è articolazione a livello regionale dell’Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico, di aggregazione delle Associazioni di Pubblica Assistenza italiane, a loro volta dotate di autonomia giuridica, organizzativa e amministrativo – contabile. Esso fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima.

L’Anpas e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite, il Comitato Regionale Toscano, nell’ambito e nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi nazionali, può partecipare ad organismi, strutture e/o entità organizzative, anche con valenza economica, esterne all’Associazione, in relazione a necessità e opportunità definite dagli organismi regionali.

Art. 3

Sede

La sede legale di A.N.P.AS. “Pubbliche Assistenze Toscane” è a Firenze.

Art. 4

Simbolo

Il simbolo è una croce tricolore rossa, bianca e verde con la dicitura A.N.P.AS. “Pubbliche Assistenze Toscane”.

Il Comitato Regionale promuove l’utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell’ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell’Anpas.

Art. 5

Scopi

Sulla base dei principi e degli scopi dello Statuto Nazionale Anpas, Pubbliche Assistenze Toscane persegue le seguenti finalità:

a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell’aiuto e assistenza agli altri;

b) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone dei cittadini anche nella dimensione internazionale dell’autogestione attraverso la mutualità diffusa e la cooperazione;

c) la rappresentanza delle Associazioni e la tutela, assistenza e promozione del Volontariato organizzato. Per quanto indicato Pubbliche Assistenze Toscane è aperta alla collaborazione e promuove l’affiliazione di quelle realtà che abbiano comunque fra i propri scopi l’impegno di soccorso, aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, l’assistenza sociale e le opportunità di aiuto agli individui e alle famiglie, la protezione civile, compresa la difesa dell’ambiente in via preventiva, la solidarietà e la cooperazione internazionale. A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per diffondere ed affermare i principi contenuti nel presente statuto, anche mediante l’edizione di stampe periodiche e non.

Art. 6

Associate

Sono associate a Pubbliche Assistenze Toscane le Associazioni e strutture organizzative previste dall’art. 6 dello Statuto Nazionale ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 dello stesso Statuto Nazionale; più specificamente possono essere associate Pubbliche Assistenze Toscane le associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in Toscana, che esercitano la loro attività sia in Italia sia all’estero, e che si fondano su principi solidaristici di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente statuto.

Possono associarsi a Pubbliche Assistenze Toscane anche quelle Associazioni od Organizzazioni aderenti ad enti interassociativi a condizione che ne venga riconosciuta l’autonomia giuridica rispetto all’organizzazione di appartenenza, e comunque sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale nazionale, e valutata ogni circostanza.

Fanno parte Pubbliche Assistenze Toscane tutte le Associazioni già aderenti alla Sezione regionale Toscana, in forza dello Statuto approvato con DPR 7/9/1989, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7

Affiliate

Possono affiliarsi a Pubbliche Assistenze Toscane le organizzazioni interassociative, con sede in Toscana, senza scopo di lucro soggettivo, che condividano l’ispirazione e gli obiettivi generali dell’Anpas.

Le affiliate sono invitate, con diritto di parola, alle Assemblee del Comitato Regionale Toscano.

Le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione con tali affiliate verranno disciplinate nel regolamento.

Art. 8

Partecipazione al Movimento

L’insieme dei soci, volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti a Pubbliche Assistenze Toscane ne costituiscono un patrimonio umano insostituibile. I tesserati delle associate Anpas possono costituire, nell’ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Art. 9

Requisiti delle associate

L’associata a Pubbliche Assistenze Toscane deve:

– costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;

– fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e nell’affermazione dei valori di solidarietà popolare;

– fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

– fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla costituzione;

– promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio–sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e la creatività della gente;

– impostare la propria organizzazione sull’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, nonché sui criteri di loro ammissione di esclusione e obblighi e diritti degli associati;

– impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e agli scopi del presente statuto;

– utilizzare le risorse prevalentemente ai fini di solidarietà.

Art. 10

Diritti delle Associate

Ogni associata ha diritto di:

– partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;

– essere informata dagli organismi previsti dallo statuto a livello nazionale e regionale sulle iniziative in atto e programmate;

– fruire dei servizi resi disponibili ai diversi livelli.

Art. 11

Doveri delle Associate

Le associate devono:

– rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del Congresso Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;

– diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell’Anpas sul proprio territorio e particolarmente tra i propri soci, rafforzare il senso di appartenenza al movimento, estendere la cultura del volontariato e della solidarietà;

– indicare la simbologia dell’Anpas in aggiunta alla propria;

– versare i contributi nella misura e nei tempi prescritti;

– consegnare ai soci sostenitori ed ai soci volontari la tessera prevista dall’articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad Anpas, anche tramite il Comitato Regionale “Pubbliche Assistenze Toscane”, l’importo entro i termini stabiliti.

Art. 12

Adesione delle Associate

L’adesione delle singole associazioni a strutture organizzative di secondo livello, interne all’Anpas, con dimensione locale, è sottoposta a parere consultivo della Zona di riferimento, al fine di verificare il rispetto degli obiettivi politico-organizzativi stabiliti a livello zonale.

L’adesione di singole associazioni a strutture organizzative esterne all’Anpas, con dimensione infra o extra regionale, prevedente la presenza di soggetti esterni all’Anpas, è sottoposta a verifica, da parte del Comitato Regionale, in ordine agli obiettivi indicati dallo stesso con riferimento al disposto dell’art. 11 dello Statuto Nazionale.

Art. 13

Acquisto e perdita della qualità di Associata

La qualità di associata a Pubbliche Assistenze Toscane si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale, nei modi previsti dall’art. 12 dello Statuto Nazionale.

La qualità di associata si perde:

– per recesso;

– per morosità;

– per esclusione;

– per cessata attività o scioglimento.

a) Recesso. La dichiarazione di recesso deve essere inviata sia al Presidente del Comitato Regionale sia al Presidente Nazionale. Essa acquista efficacia con la presa d’atto del Consiglio Nazionale.

b) Morosità. Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell’associata per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

c) Esclusione. Nel caso in cui l’associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, sia in contrasto con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all’Anpas, il Comitato Regionale, procede secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto Nazionale.

d) Cessata attività o scioglimento. Accertata la cessazione dell’attività dell’associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l’avvenuto scioglimento dell’associata, il Presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La deliberazione di perdita della qualità di associata emanata dal competente organo nazionale, comporta la cancellazione dell’associata.

Art. 14

Patrimonio

L’Anpas Pubbliche Assistenze Toscane ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo.

Esso è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;

b) da titoli mobiliari pubblici e privati;

c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Art. 15

Entrate

Le entrate di Pubbliche Assistenze Toscane sono costituite da:

a) quote annuali di Pubbliche Assistenze Toscane determinate annualmente dall’Assemblea del Comitato;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi volontari di enti pubblici e privati;

d) sovvenzioni;

e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;

f) eventuali proventi derivanti da convenzioni regionali , accordi e contratti procurati a favore delle Associazioni aderenti e affiliate nei termini deliberati dal Consiglio Regionale, in accordo con le Associazioni interessate;

g) donazioni, lasciti testamentari e legati;

L’anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

Organi del Comitato

Sono organi di Pubbliche Assistenze Toscane:

a) l’Assemblea regionale;

b) il Consiglio regionale;

c) il Presidente regionale;

d) la Direzione regionale;

e) il Collegio regionale dei Revisori dei conti;

f) il Collegio regionale dei Probiviri;

g) le Zone.

Art. 17

Assemblea Regionale

L’Assemblea regionale ha le seguenti funzioni:

a) adotta lo statuto regionale;

b) elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei conti ed il Collegio Regionale dei Probiviri;

c) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l’elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso, elegge un delegato per i primi 2500 soci e, successivamente, uno ogni 10000 soci delle affiliate, quantificati su scala regionale, sottoscritti (iscritti e risultanti) al 31 dicembre dell’anno precedente;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo del Comitato;

e) determina le quote annuali delle Associate, tenendo conto di quanto dovrà essere versato all’Anpas Nazionale;

f) indica i criteri per l’attuazione, in sede regionale, degli obiettivi dell’Anpas.

Art. 18

Assemblea Regionale: composizione

L’Assemblea Regionale è composta da due delegati per ogni Associata. Le Associazioni che abbiano un numero di soci superiore a 3.000 esprimono tre delegati e un delegato in più ogni ulteriori 2.000 soci, fino ad un massimo di 10.

Art. 19

Assemblea Regionale: convocazione

L’Assemblea Regionale può essere riunita in via ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria:

– entro 90 giorni dall’approvazione definitiva dello Statuto Nazionale o di eventuali modifiche e aggiornamenti dello stesso, per approvare o modificare lo Statuto Regionale;

– ogni 3 anni per eleggere il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Regionale dei Probiviri;

– almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per approvare i bilanci consuntivi e preventivi del Comitato, determinare le quote annuali delle Associate, indicare i criteri per l’attuazione in sede regionale degli obiettivi dell’Anpas;

– in prossimità del Congresso Nazionale per eleggere un Consigliere Nazionale, e deliberare la lista dei candidati proposti per l’elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso.

La convocazione dell’Assemblea regionale deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata.

L’Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo delle Associate aderenti al Comitato. Anche in questo caso la convocazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata.

La convocazione deve contenere:

a) luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione;

b) gli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualora sia presente almeno 1/5 dei delegati.

Art. 20

Consiglio Regionale: composizione

Il Consiglio regionale è composto da 27 componenti. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio regionale i Responsabili di Zona ed i Consiglieri Nazionali della Toscana.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Il Consiglio regionale:

a) elegge il Presidente;

b) su proposta del Presidente elegge il Vicepresidente, il Consigliere Delegato e gli altri membri della Direzione, ivi compresi gli esterni al Consiglio, indicati eventualmente dal Presidente;

c) determina le linee di indirizzo delle attività regionali;

d) predispone una bozza di Regolamento per le Zone;

e) delibera la proposta di ammissione delle Associazioni che ne fanno richiesta;

f) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle Associate, nonché vigila sul permanere dei requisiti per i quali le Associate fanno parte dell’Anpas e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento, dando un termine cui adeguarsi, secondo quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto nazionale;

g) approva il bilancio consuntivo annuale, completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo, da proporre all’Assemblea Regionale ed ha la gestione finanziaria, stabilendo i budget dei settori operativi;

h) promuove e ratifica la costituzione di nuovi Comitati di Zona;

i) delibera la convocazione dell’Assemblea Regionale e delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

j) approva i regolamenti: regionale e dei Comitati di Zona;

k) tutela, assiste, e coordina in ambito regionale il volontariato organizzato.

Art. 21

Consiglio Regionale: convocazione

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale.

Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando è presente alla riunione la metà più uno dei suoi componenti.

La riunione è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata, con gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche a mezzo telegramma, da inviare almeno 48 ore prima del giorno stabilito per la riunione.

All’ordine del giorno del Consiglio Regionale possono essere aggiunti altri argomenti, oltre a quelli già previsti, purché presentati da almeno un terzo dei suoi componenti, almeno tre giorni prima della riunione. La convocazione del Consiglio Regionale può essere proposta da almeno 10 dei suoi componenti, con lettera raccomandata inviata al Presidente e contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Il subentro nei posti del Consiglio Regionale resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti. A parità prevale il Consigliere più anziano di età.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei posti del Consiglio

Regionale comporta la decadenza del Consiglio.

Art. 22

Forum dei giovani

Il Consiglio Regionale può promuovere la costituzione di un Forum dei giovani volontari, con funzioni di proposta e consultive.

Il Forum può esprimere una rappresentanza che partecipa alle riunioni di Consiglio.

Art. 23

Presidente Regionale

Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato, che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta anche legalmente il Comitato Regionale;

b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;

d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell’Assemblea Nazionale;

e) presiede e coordina la Direzione Regionale;

f) stabilisce, coadiuvato dal Vicepresidente, l’ordine del giorno del Consiglio e dell’Assemblea Regionale;

g) presiede il Consiglio e l’Assemblea Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, mediante delibera motivata, ove vengano stabiliti criteri, condizioni e limiti, ai Consiglieri, preferendo i membri della Direzione, il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione, in particolare per la questione relativa al patrimonio, ed il compimento di singoli atti, nell’interesse del Comitato Regionale, attribuendo a questi la rappresentanza del Comitato stesso per una determinata attività negoziale, nonché la funzione della firma dei necessari atti

Art. 24

Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta da tre a sette componenti, fra cui il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere Delegato.

Dura in carica quattro anni, salvo decadenza del Presidente Regionale o del Consiglio Regionale.

Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio Regionale.

Indica le linee operative e gestisce i budget per l’organizzazione e la comunicazione, gestisce inoltre il budget e le linee operative relative alla sanità, sicurezza sociale e protezione civile in ambito regionale e comunque in tutti i settori di intervento.

In relazione a ciò si articola in Commissioni di lavoro, cui partecipano membri del Consiglio Regionale, delle Zone e rappresentanti delle Associazioni o eventuali competenze esterne. In queste materie, le Zone, là dove sono costituite, operano attraverso le Associate sulla base degli indirizzi regionali e attraverso i loro budget.

La Direzione costituisce un fondo per la formazione delle nuove Zone e il riequilibrio di quelle esistenti, a favore delle aree più disagiate.

Art. 25

Struttura tecnica

Pubbliche Assistenze Toscane dispone di una struttura tecnica articolata secondo quanto previsto dal Regolamento e diretta da un coordinatore che è responsabile tecnicamente dell’attuazione delle decisioni del Consiglio, della Direzione e del Presidente.

Art. 26

Zone

Pubbliche Assistenze Toscane è articolato in Zone. Le Zone rappresentano gli interessi e le esigenze delle Associate nelle attività del loro territorio anche nei confronti delle Istituzioni locali ed hanno un loro budget di riferimento.

Le Zone operano nel quadro delle linee di indirizzo generale, stabilite dal Consiglio Regionale e nell’ambito dei piani operativi predisposti dalla Direzione, sentiti i coordinatori di Zona, nelle aree della sanità, sicurezza sociale e della protezione civile e comunque in tutti i settori di intervento.

Le Zone possono proporre programmi aggiuntivi alla Direzione negli ambiti sopra citati.

Le Zone sono coordinate da un responsabile e da un Esecutivo di almeno tre membri.

Il responsabile e l’Esecutivo di Zona sono eletti dalle Assemblee congiunte delle Associazioni componenti.

Il budget delle Zone è costituito da una percentuale dalle convenzioni regionali, stabilita dall’Assemblea in sede di bilancio, da una quota del tesseramento associativo stabilita dal Consiglio Regionale, nonché dai contributi che derivino dalla fornitura di servizi specifici.

Le Zone, relativamente al proprio territorio, presentano candidature per il Consiglio all’Assemblea regionale. I responsabili di Zona partecipano di diritto al Consiglio Regionale e sono invitati alla Direzione in relazione all’ordine del giorno.

Art. 27

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza e al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E’ composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un’Associata. Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Art. 28

Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per quattro anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Esso delibera:

a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle Associate e dagli organi del Comitato;

b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.

Art. 29

Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti, fatto salva l’appartenenza ai Collegi dei Revisori dei conti.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con i principi sanciti dal presente Statuto.

Anpas Comitato Regionale Toscano
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