Faq

 

  • 1. Qual'è la procedura da seguire per poter effettuare lavori di pubblica utilità presso un'associazione di Pubblica Assistenza?

    Due sono le possibili strade:

    1. Inviare una e-mail o un fax da parte dell’Avvocato, con sentenza e richiesta ufficiale a (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; fax 055 78765207).  

    Una volta avviata la procedura, sarà l’ufficio di ANPAS Toscana a contattare l’Avvocato e metterlo in rapporto diretto con l’Associazione di riferimento;

    2. Contattare direttamente una Pubblica Assistenza fra quelle indicate indicata nella lista del sito ANPAS Toscana

  • 2. Il lavoro di pubblica utilità può essere effettuato solamente nel comune/provincia in cui è avvenuto il reato?

    No, può essere effettuato presso una delle Pubbliche Assistenze del territorio toscano.

  • 3. Cosa devo fare per ordinare e pagare le tessere?

    La sottoscrizione del tesseramento unico a livello Nazionale, oltre a rispecchiare le disposizioni statutarie, permette la partecipazione attiva alle Assemblee Regionali e Nazionali e ai momenti Congressuali. Il tesseramento e’ strumento ottimale per i rapporti con la cittadinanza del proprio territorio e una forma di autofinanziamento importante per le singole associazioni.

    Compila il buono d’ordine che trovi a questo link e rinvialo a Valeria Porta (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) avendo cura di segnalare eventuali variazioni da apporre sulla tessera (indirizzi, numeri di telefoni, loghi ecc.) inviando le opportune modifiche da effettuare (per il logo: utilizza il formato.jpg – gif).

    Ti ricordiamo che Il costo della tessera è sempre di € 0,40 perché il Comitato Regionale si fa carico della differenza dovuta ad Anpas Nazionale.

    Potrai effettuare il pagamento nei seguenti modi:

    –          contanti

    –          bollettino postale c/c 31281504

    –          bonifico bancario (MPS – IT 52 J 01030 02800 000006787442)

    N.B. coloro che effettueranno il pagamento tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario dovranno inserire quale causale: TS (ANNO DI RIFERIMENTO es. 2016) e inoltrare agli uffici copia della contabile in caso di bonifico bancario a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

  • 4. Per il 2016 non ho rinnovato l'assicurazione per i miei volontari, sono coperti lo stesso?

    Ti confermiamo l’impegno di Anpas Toscana anche per il 2016 per la copertura assicurativa per tutti i nostri volontari toscani, indipendentemente dal settore di intervento, sia esso quindi sanitario, sociale, di protezione civile, ecc. Questa copertura non comporta alcun onere per la tua Pubblica Assistenza, dato che il costo della polizza sarà completamente a carico del Comitato Regionale.

    Anpas Nazionale propone la sottoscrizione dell’assicurazione che trovate indicata nel modulo d’ordine delle tessere e alla quale ricordiamo non siete obbligati ad aderire. Si precisa che, se deciderai di avvalerti di tale copertura a livello nazionale, le tessere assicurative ti saranno spedite via posta in contrassegno da Anpas Nazionale a cui corrisponderai l’importo dovuto indicato nel buono d’ordine relativamente alle polizze volontari.

    Precisiamo  che la copertura fornita dal Comitato Regionale è ben superiore in termini di massimali e garanzie.

  • 5. Qual'è la procedura per ottenere la personalità giuridica?

    La personalità giuridica si ottiene con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche.

    La tenuta dei registri è affidata alla Prefettura (per gli Enti che operano sul territorio nazionale) e alla Regione (per gli Enti che operano all’interno di una sola regione).

    La persona giuridica si può configurare come Associazione, Fondazione e altre istituzioni di carattere privato. Nell’Associazione prevale l’elemento personale mentre nella Fondazione quello patrimoniale. Le Associazioni possono anche esistere come associazioni di fatto mentre le Fondazioni, per svolgere la loro attività istituzionale, non possono prescindere dall’ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

    Normativa: in attuazione al DPR 10 febbraio 2001 n.361 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”) la Regione Toscana ha adottato la L.R. 19/2001. Con DPGR 17 luglio 2001 n.31/R “Regolamento di attuazione della L.R. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche” si è provveduto a disciplinare nel dettaglio la materia delle persone giuridiche e l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all’art. 7. comma 1 del sopra citato DPR n.361/2000.
    Ti invitiamo a consultare il sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it dove troverai tutta la modulistica necessaria per l’istanza.

    Una volta pronta la documentazione, puoi contattare Valeria Porta (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) che provvederà ad attivare gli uffici legislativi della Regione Toscana per un primo controllo così da apportare eventuali correttivi o integrazioni prima dell’assegnazione del protocollo alla procedura ed accelerare i tempi della stessa.

  • 6. I medici e gli infermieri in possesso di laurea possono montare in ambulanza?

    La L.R.25/01 e sue successive modifiche prevede che chiunque presti servizio in ambulanza deve essere in possesso della certificazione rilasciata dopo il corso di formazione previsto dalla citata normativa.

    Quindi anche medici ed infermieri in possesso di laurea devono ottemperare a quanto richiesto dalla normativa; unica deroga a loro concessa, in virtù degli studi effettuati, è la possibilità di accedere all’esame senza aver frequentato il corso. Devono comunque essere in possesso di certificato di idoneità psicofisica come richiesto nei requisiti per l’accesso l corso di formazione.

    Superato l’esame il medico o l’infermiere dovranno attenersi, così come gli altri volontari, a quanto previsto dalla legge, e quindi frequentare e certificare i previsti re retraining biennali o aggiornamenti.

  • 7. A che età si può guidare l'ambulanza?

    In base a quanto espresso dal Codice della Strada aggiornato a gennaio 2014 possiamo così schematizzare:

    1. I veicoli che circolano in emergenza possono essere condotti da persone che sono idonee per requisiti fisici e psichici e che hanno compiuto gli anni 21.

    2. Nonostante la prescrizione anagrafica, i veicoli adibiti al servizio di emergenza, possono essere condotti con la sola patente di guida di categoria B, se ovviamente rientrano nella massa complessiva di 35 ql. e con un numero massimo di persone a bordo compreso il conducente di 9.

    3. È doveroso comunque considerare lo status di neo patentato per non incorrere in problematiche di limitazioni e quindi essere impossibilitati o limitati nella conduzione di veicoli in generale…

    a) Nel primo anno di patente (fa fede la data del rilascio della patente B) non è possibile condurre veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con potenza superiore a 70 kw (quindi sono escluse tutte le ambulanze, tante auto mediche e diversi veicoli per disabili, cioè tutti quei veicoli che normalmente superano i 95 cv);

    b) Nei primi tre anni di patente (fa fede la data del rilascio della patente B) non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

    Stante alle considerazioni di cui sopra posso dire che per il primo anno da neopatentato, se superati gli anni 21, non è proprio possibile condurre ambulanze, mentre nel secondo e terzo anno avremmo un autista a metà; idoneo alla guida nella sola emergenza, in quanto l’emergenza deroga al C.d.S. e non idoneo ai servizi ordinari sulle grandi direttrici in quanto limitato nella velocità.

  • 8. Le Pubbliche Assistenze possono tenere corsi di formazione di primo soccorso aziendale come previsto dalla l.626 e successivamente dal dlgs81 utilizzando i formatori regionali?

    Il Dlgs. 81 rimanda a quanto stabilito dalla L.626 per quanto riguarda la formazione al primo soccorso.

    Quindi una Pubblica Assistenza può tenere corsi su questa tematica nel rispetto delle tabelle della normativa che definiscono gli obiettivi didattici per le Aziende dei gruppi A, B e C purchè ci sia la presenza di un medico come garante della conformità dell’insegnamento effettuato.

    I formatori regionali possono coadiuvare il medico nella formazione, in quanto, come specificato dalla Regione Toscana, si tratta di ”personale specializzato” che quindi può, su scelta del medico incaricato, effettuare attività formativa in questo ambito.

  • 9. L'attestato di livello avanzato può essere considerato valido per ricoprire l'incarico di addetto al pronto soccorso aziendale?

    La commissione interpelli, (prevista all’articolo 12 comma 2 del D.Lgs.81/2008), ha così risposto a questa domanda:

    ” … la formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione. … (omissis)

    Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:

    L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità – anche con riguardo ai requisiti dei formatori – la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto – fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 – che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti”.

    Quindi là dove si afferma che la formazione per i lavoratori “ può ritenersi assolta solo nel caso in cui le modalità – anche con riguardo ai requisiti dei formatori – la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388,”rientra in pieno nel caso dei nostri attestati di livello avanzato, dove abbiamo la firma di un medico e chi eroga la formazione (formatori regionali) risponde ai requisiti richiesti dalla normativa. Unica eccezione può derivare da specifiche situazioni lavorative (mi viene in mente industrie chimiche o altre attività che sono sottoposte a rischi particolari) dove la formazione andrà integrata solo per quanto riguarda la parte inerente la specificità della produzione.

  • 10. Esiste un limite di età per guidare l'ambulanza, fa differenza tipo A o B?

    Non esiste un limite di età per la guida delle ambulanze, nel senso che il codice della strada chiede solo la patente B valida per guidare i mezzi di soccorso. Quindi fino a che si è in possesso della patente richiesta valida, quindi con i rinnovi previsti per legge, si può guidare un mezzo di soccorso. Entra poi in gioco il buon senso, vale a dire anche se si può non è detto che si faccia, cioè la guida in emergenza richiede prontezza di riflessi controllo della situazione, cosa che con l’età si tende a perdere, quindi credo che sarebbe auspicabile, valutando soggetto per soggetto, che l’associazione stabilisse internamente un’età massima per guidare i mezzi di soccorso.

  • 11. Le ambulanze di tipo A vengono declassate dopo un numero di anni o km?

    Alcune regioni hanno deliberato che le ambulanze dopo 5 anni di servizio in emergenza siano declassate, altre hanno legato il declassamento ai km. In Toscana non c’è nessuna decisione in merito quindi l’ambulanza può continuare ad essere utilizzata facendo le revisioni previste per legge

  • 12. La copertura infortuni in corso riguarda tutti i volontari?

    Si, la polizza assicura tutti i volontari in servizio inscritti in apposito foglio di servizio o documento equivalente; i valori assicurati sono riportati nel documento contrattuale, le garanzie previste sono morte, invalidità permanente, diaria da ricovero, diaria da gesso, rimborso spese di cura.

  • 13. Siamo assicurati per le persone che svolgono presso le associazioni i lavori di pubblica utilità/messa alla prova?

    Si sono assicurati al pari di tutti gli altri volontari, purchè l’associazione abbia predisposto apposito registro per questi soggetti e che gli stessi abbiano sottoscritto la “dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità”.

  • 14. Sono assicurati i rischi di responsabilità civile verso terzi relativi ad attività svolta con i cani?

    Si la polizza prevede tale copertura per tutte le attività istituzionali previste nel contratto che l’associazione svolge ( Es non limitativo ma esplicativo: servizio di protezione civile e/o soccorso, petTherapy ecc..).

  • 15. Nella polizza infortuni sono comprese le malattie infettive?

    Si, la polizza infortuni prevede un’estensione anche per eventuali infezioni causate da un infortunio subito in servizio.

  • 16. La polizza di responsabilità civile terzi prevede il rischio della conduzione dei locali dove ha sede l'associazione?

    Si, comprende i rischi da rc  dove si svolgono le attività dell’associazione.

  • 17. Come faccio a denunciare un sinistro?

    Occorre descrivere l’accaduto su carta intestata dell’Associazione ed a firma del Presidente allegando i certificati e la documentazione del sinistro inviando il tutto alla compagnia assicuratrice con riferimento alla polizza intestata.

  • 18. Quando attivo un sinistro?

    Si attiva un sinistro solo per i casi in cui:

    • Polizza infortuni ( l’infortunato abbia riportato conseguenze che comportano uno o più dei seguenti casi: ricovero ospedaliero o in altro centro assimilato, applicazione di apparecchio gessato, abbia sostenuto spese di cura).
    • Polizza Responsabilità civile: solo nel caso in cui si riceva formale richiesta danni da parte del danneggiato.

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